Riporto da MicroMega un interessante brano tratto da Chiesa pigliatutto: le carte truccate dell’otto per mille di Cinzia Sciuto e nel caso siate interessati a sapere che fine fa il denaro versato con l'8 per mille, vi invito a leggere con attenzione tutto l'articolo. Merita.
È abbastanza diffusa l’idea che l’otto per mille sia un modo che i contribuenti hanno per destinare una parte delle loro tasse a interventi di carattere sociale e umanitario, gestititi da vari enti religiosi o dallo Stato. Ma basta soffermarsi un attimo a rifletterci su, per accorgersi che si tratta di una sistema quantomeno bizzarro.
In fondo l’assistenza sociale, gli aiuti allo sviluppo dei paesi del Terzo mondo, la tutela dei beni culturali sono compiti ordinari che lo Stato affronta (o almeno dovrebbe affrontare) con la gestione delle sue finanze e utilizzando i fondi che gli derivano dalle varie entrate. E se un cittadino vuole impegnarsi di più finanziando questo o quel progetto, nessuno gli vieta di farlo con una libera offerta ad una qualsiasi associazione o ente religioso o laico.
Dunque perché esiste un istituto che obbliga lo Stato (perché l’irpef è dello Stato) a sottrarre a se stesso una parte delle proprie entrate per finanziare enti che i singoli cittadini potrebbero finanziare autonomamente? La risposta a questa domanda richiede uno sforzo piccolissimo: basta leggere la legge istitutiva dell’otto per mille e magari contestualizzarla storicamente.
L’otto per mille è stato creato dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 e su quale fosse la sua finalità non vi può essere dubbio. La legge ha infatti per titolo: «Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi». Questa legge si è resa necessaria in seguito alla modifica del Concordato tra la Santa Sede e lo Stato italiano, firmata l’anno precedente e ratificata dal parlamento pochi mesi prima dell’approvazione della legge 222/85.
Il nuovo Concordato del 1984 ha abolito la cosiddetta «congrua», dei veri e propri «assegni» che lo Stato versava alla Chiesa cattolica per il sostentamento del clero ad integrazione «dei redditi dei benefici ecclesiastici» (così recitava l’articolo 30 del Concordato del 1929). L’accordo di modifica del Concordato rimandava alle decisioni di una commissione paritetica «la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano» nei confronti della Chiesa. L’otto per mille costituisce esattamente la «trovata» dei nostri politici per supplire al sostegno diretto. E così l’articolo 47, comma 2, della legge 222/85 recita: «A decorrere dall’anno finanziario 1990 una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche […] è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica».
Una norma inserita in una legge che, come abbiamo visto, aveva proprio l’obiettivo di dare seguito alle modifiche concordatarie. Nulla a che fare, quindi, con slanci di solidarietà e filantropia. Tanto che gli unici due destinatari originari dell’otto per mille erano lo Stato e la Chiesa cattolica. E basta poco per accorgersi che inserire lo Stato tra i beneficiari era un mero escamotage per rendere accettabile anche alle sensibilità un po’ più laiche un finanziamento diretto alla Chiesa cattolica.
L’irpef – lo ripetiamo – è tutta dello Stato, che con questa norma non fa che sottrarre a se stesso una quota delle proprie entrate fiscali per darla alla Chiesa. Sarebbe come dire che una quota dell’ici è destinata ai comuni per fini specifici: un evidente non senso per nascondere una realtà che iniziava ad essere imbarazzante.
Per leggere per intero l'articolo su MicroMega
È abbastanza diffusa l’idea che l’otto per mille sia un modo che i contribuenti hanno per destinare una parte delle loro tasse a interventi di carattere sociale e umanitario, gestititi da vari enti religiosi o dallo Stato. Ma basta soffermarsi un attimo a rifletterci su, per accorgersi che si tratta di una sistema quantomeno bizzarro.
In fondo l’assistenza sociale, gli aiuti allo sviluppo dei paesi del Terzo mondo, la tutela dei beni culturali sono compiti ordinari che lo Stato affronta (o almeno dovrebbe affrontare) con la gestione delle sue finanze e utilizzando i fondi che gli derivano dalle varie entrate. E se un cittadino vuole impegnarsi di più finanziando questo o quel progetto, nessuno gli vieta di farlo con una libera offerta ad una qualsiasi associazione o ente religioso o laico.
Dunque perché esiste un istituto che obbliga lo Stato (perché l’irpef è dello Stato) a sottrarre a se stesso una parte delle proprie entrate per finanziare enti che i singoli cittadini potrebbero finanziare autonomamente? La risposta a questa domanda richiede uno sforzo piccolissimo: basta leggere la legge istitutiva dell’otto per mille e magari contestualizzarla storicamente.
L’otto per mille è stato creato dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 e su quale fosse la sua finalità non vi può essere dubbio. La legge ha infatti per titolo: «Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi». Questa legge si è resa necessaria in seguito alla modifica del Concordato tra la Santa Sede e lo Stato italiano, firmata l’anno precedente e ratificata dal parlamento pochi mesi prima dell’approvazione della legge 222/85.
Il nuovo Concordato del 1984 ha abolito la cosiddetta «congrua», dei veri e propri «assegni» che lo Stato versava alla Chiesa cattolica per il sostentamento del clero ad integrazione «dei redditi dei benefici ecclesiastici» (così recitava l’articolo 30 del Concordato del 1929). L’accordo di modifica del Concordato rimandava alle decisioni di una commissione paritetica «la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano» nei confronti della Chiesa. L’otto per mille costituisce esattamente la «trovata» dei nostri politici per supplire al sostegno diretto. E così l’articolo 47, comma 2, della legge 222/85 recita: «A decorrere dall’anno finanziario 1990 una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche […] è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica».
Una norma inserita in una legge che, come abbiamo visto, aveva proprio l’obiettivo di dare seguito alle modifiche concordatarie. Nulla a che fare, quindi, con slanci di solidarietà e filantropia. Tanto che gli unici due destinatari originari dell’otto per mille erano lo Stato e la Chiesa cattolica. E basta poco per accorgersi che inserire lo Stato tra i beneficiari era un mero escamotage per rendere accettabile anche alle sensibilità un po’ più laiche un finanziamento diretto alla Chiesa cattolica.
L’irpef – lo ripetiamo – è tutta dello Stato, che con questa norma non fa che sottrarre a se stesso una quota delle proprie entrate fiscali per darla alla Chiesa. Sarebbe come dire che una quota dell’ici è destinata ai comuni per fini specifici: un evidente non senso per nascondere una realtà che iniziava ad essere imbarazzante.
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